Decreto legislativo del 12/01/2019 n. 14
Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155.
In vigore dal 15/07/2022.
Introduzione
Il “Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza” (DL 12 gennaio 2019 n. 14) ha l’obiettivo dichiarato di riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali, con due principali finalità:
- consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese e
- salvaguardare la capacità imprenditoriale di coloro che vanno incontro a un fallimento di impresa dovuto a particolari contingenze.
Art. 12 (Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa).
1. L'imprenditore commerciale e agricolo può chiedere la nomina di un esperto al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa, quando si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa. La nomina avviene con le modalità di cui all'articolo 13, commi 6, 7 e 8.
2. L'esperto agevola le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di cui al comma 1, anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa.
3. Alla composizione negoziata non si applica l'articolo 38. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 38 nei procedimenti di cui agli articoli 19 e 22.
Rilevazione tempestiva dello stato di crisi
Per tutti gli imprenditori (collettivi o individuali) è previsto l’obbligo di organizzarsi in modo da rilevare tempestivamente la “crisi”, definita dall’art. 2, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 14/2019, come:
“lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza, e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi 12 mesi”.
Essa può essere rilevata mediante l’impiego di un indice di sostenibilità dei debiti, come, ad esempio, il DSCR (Debit Service Cover Ratio). Questo presuppone, la costruzione e l’esistenza di un adeguato assetto organizzativo che permetta la pianificazione finanziaria di entrate ed uscite, fino alla produzione periodica del budget di tesoreria a 6/12 mesi.
Questo per
- individuare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario;
- verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i 12 mesi successivi.
Gli indicatori chiave da tenere sotto controllo sono:
- debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari ad oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di 60 giorni o che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni;
- esposizioni debitorie verso creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, Inps, Inail, Agente della Riscossione), previste dall’art. 25-novies, comma 1, del D.Lgs. 14/2019.
Art. 25-novies (Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati).
1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione segnalano all'imprenditore e, ove esistente, all'organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale, a mezzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria:
a) per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore:
1) per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30 per cento di quelli dovuti nell'anno precedente e all'importo di euro 15.000;
2) per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all'importo di euro 5.000;
b) per l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'esistenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre novanta giorni e non versato superiore all'importo di euro 5.000;
c) per l'Agenzia delle entrate, l'esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all'imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, di importo superiore a euro 5.000 e, comunque, non inferiore al 10 per cento dell'ammontare del volume d'affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente; la segnalazione viene in ogni caso inviata se il debito è superiore all'importo di euro 20.000;
d) per l'Agenzia delle entrate-Riscossione, l'esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali, all'importo di euro 100.000, per le società di persone, all'importo di euro 200.000 e, per le altre società, all'importo di euro 500.000.
2. Le segnalazioni di cui al comma 1 sono inviate:
a) dall'Agenzia delle entrate, contestualmente alla comunicazione di irregolarità di cui all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e, comunque, non oltre 150 giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010;
b) dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, entro sessanta giorni decorrenti dal verificarsi delle condizioni o dal superamento degli importi indicati nel medesimo comma 1.
3. Le segnalazioni di cui al comma 1 contengono l'invito alla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17, comma 1, se ne ricorrono i presupposti.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano:
a) con riferimento all'Istituto nazionale della previdenza sociale e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in relazione ai debiti accertati a decorrere dal 1° gennaio 2022, per il primo, e ai debiti accertati a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto per il secondo;
b) con riferimento all'Agenzia delle entrate, in relazione ai debiti risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010 a decorrere da quelle relative al secondo trimestre 2022;
c) con riferimento all'Agenzia delle entrate-Riscossione, in relazione ai carichi affidati all'agente della riscossione a decorrere dal 1° luglio 2022.
Art. 25-octies (Segnalazione dell'organo di controllo).
1. L'organo di controllo societario segnala, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17. La segnalazione è motivata, è trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell'avvenuta ricezione e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. In pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all'articolo 2403 del codice civile.
2. La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini della responsabilità prevista dall'articolo 2407 del codice civile.
Gli obblighi del collegio sindacale e del revisore
Gli obblighi di segnalazione coinvolgono anche l’eventuale organo di controllo (Sindaco Unico o Collegio Sindacale), tenuto a comunicare, in forma scritta, agli amministratori la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto della composizione negoziata, consistenti in squilibri patrimoniali o economico-finanziari tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza.
La segnalazione deve essere motivata, e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l’organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese (art. 25-octies del D.Lgs. 14/2019).
Art. 25-decies (Obblighi di comunicazione per banche e intermediari finanziari).
1. Le banche e gli altri intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, nel momento in cui comunicano al cliente variazioni, revisioni o revoche degli affidamenti, ne danno notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti.
In tale contesto, è altresì attribuito un importante ruolo alle banche e agli altri intermediari finanziari del Testo Unico Bancario, che – nel momento in cui comunicano all’impresa cliente variazioni, revisioni o revoche degli affidamenti – ne danno notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti (art. 25-decies del D.Lgs. 14/2019).
Il professionista sarà di ausilio nell’implementare gli assetti organizzativi, formulare un business plan, un budget di tesoreria e nel monitorare gli indicatori della crisi di cui sopra.
Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155.
In vigore dal 15/07/2022.
Introduzione
Il “Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza” (DL 12 gennaio 2019 n. 14) ha l’obiettivo dichiarato di riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali, con due principali finalità:
- consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese e
- salvaguardare la capacità imprenditoriale di coloro che vanno incontro a un fallimento di impresa dovuto a particolari contingenze.
Art. 12 (Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa).
1. L'imprenditore commerciale e agricolo può chiedere la nomina di un esperto al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa, quando si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa. La nomina avviene con le modalità di cui all'articolo 13, commi 6, 7 e 8.
2. L'esperto agevola le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di cui al comma 1, anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa.
3. Alla composizione negoziata non si applica l'articolo 38. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 38 nei procedimenti di cui agli articoli 19 e 22.
Rilevazione tempestiva dello stato di crisi
Per tutti gli imprenditori (collettivi o individuali) è previsto l’obbligo di organizzarsi in modo da rilevare tempestivamente la “crisi”, definita dall’art. 2, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 14/2019, come:
“lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza, e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi 12 mesi”.
Essa può essere rilevata mediante l’impiego di un indice di sostenibilità dei debiti, come, ad esempio, il DSCR (Debit Service Cover Ratio). Questo presuppone, la costruzione e l’esistenza di un adeguato assetto organizzativo che permetta la pianificazione finanziaria di entrate ed uscite, fino alla produzione periodica del budget di tesoreria a 6/12 mesi.
Questo per
- individuare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario;
- verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i 12 mesi successivi.
Gli indicatori chiave da tenere sotto controllo sono:
- debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari ad oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di 60 giorni o che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni;
- esposizioni debitorie verso creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, Inps, Inail, Agente della Riscossione), previste dall’art. 25-novies, comma 1, del D.Lgs. 14/2019.
Art. 25-novies (Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati).
1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione segnalano all'imprenditore e, ove esistente, all'organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale, a mezzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria:
a) per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore:
1) per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30 per cento di quelli dovuti nell'anno precedente e all'importo di euro 15.000;
2) per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all'importo di euro 5.000;
b) per l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'esistenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre novanta giorni e non versato superiore all'importo di euro 5.000;
c) per l'Agenzia delle entrate, l'esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all'imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, di importo superiore a euro 5.000 e, comunque, non inferiore al 10 per cento dell'ammontare del volume d'affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente; la segnalazione viene in ogni caso inviata se il debito è superiore all'importo di euro 20.000;
d) per l'Agenzia delle entrate-Riscossione, l'esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali, all'importo di euro 100.000, per le società di persone, all'importo di euro 200.000 e, per le altre società, all'importo di euro 500.000.
2. Le segnalazioni di cui al comma 1 sono inviate:
a) dall'Agenzia delle entrate, contestualmente alla comunicazione di irregolarità di cui all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e, comunque, non oltre 150 giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010;
b) dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, entro sessanta giorni decorrenti dal verificarsi delle condizioni o dal superamento degli importi indicati nel medesimo comma 1.
3. Le segnalazioni di cui al comma 1 contengono l'invito alla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17, comma 1, se ne ricorrono i presupposti.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano:
a) con riferimento all'Istituto nazionale della previdenza sociale e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in relazione ai debiti accertati a decorrere dal 1° gennaio 2022, per il primo, e ai debiti accertati a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto per il secondo;
b) con riferimento all'Agenzia delle entrate, in relazione ai debiti risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010 a decorrere da quelle relative al secondo trimestre 2022;
c) con riferimento all'Agenzia delle entrate-Riscossione, in relazione ai carichi affidati all'agente della riscossione a decorrere dal 1° luglio 2022.
Art. 25-octies (Segnalazione dell'organo di controllo).
1. L'organo di controllo societario segnala, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17. La segnalazione è motivata, è trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell'avvenuta ricezione e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. In pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all'articolo 2403 del codice civile.
2. La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini della responsabilità prevista dall'articolo 2407 del codice civile.
Gli obblighi del collegio sindacale e del revisore
Gli obblighi di segnalazione coinvolgono anche l’eventuale organo di controllo (Sindaco Unico o Collegio Sindacale), tenuto a comunicare, in forma scritta, agli amministratori la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto della composizione negoziata, consistenti in squilibri patrimoniali o economico-finanziari tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza.
La segnalazione deve essere motivata, e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l’organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese (art. 25-octies del D.Lgs. 14/2019).
Art. 25-decies (Obblighi di comunicazione per banche e intermediari finanziari).
1. Le banche e gli altri intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, nel momento in cui comunicano al cliente variazioni, revisioni o revoche degli affidamenti, ne danno notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti.
In tale contesto, è altresì attribuito un importante ruolo alle banche e agli altri intermediari finanziari del Testo Unico Bancario, che – nel momento in cui comunicano all’impresa cliente variazioni, revisioni o revoche degli affidamenti – ne danno notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti (art. 25-decies del D.Lgs. 14/2019).
Il professionista sarà di ausilio nell’implementare gli assetti organizzativi, formulare un business plan, un budget di tesoreria e nel monitorare gli indicatori della crisi di cui sopra.